TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 19.
(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).

Art. 16.
(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).

      1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.

      1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.

      2. Ai sensi del comma 1, il professionista attesta le prove e le verifiche effettuate a regola d'arte e il relativo esito. Il gestore e il professionista attestano, altresì, l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore e il gestore dell'impianto.       2. Ai sensi del comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma attestano l'avvenuta effettuazione delle prove e delle verifiche e il relativo esito, nonché l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista o dell'ente tecnico abilitato con il fabbricante, il distributore, l'installatore ed il gestore dell'impianto.
      3. Decorsi trenta giorni dall'invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2, l'impianto può essere messo in funzione. Soppresso.
      4. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.       3. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici indipendenti e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti, con gli operatori interessati e muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.

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      5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti. In tali casi, non si applica il comma 3 ed è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto.       4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti.
      6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all'ASL o al diverso ente individuato dalla legge regionale in materia di prevenzione degli infortuni.       5. Identico.
      7. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato.       6. Identico.
 

Art. 17.
(Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale).
 

      1. Al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1, nel rispetto delle norme comunitarie e nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 3.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Art. 18.
(Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
 

      1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, la lettera e.5) è sostituita dalla seguente:

      «e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers e case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, realizzate in conformità alla vigente disciplina edilizia e urbanistica, purché tali mezzi conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e alle reti tecnologiche, siano connessi agli impianti della rete fognaria o a un depuratore e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva;».